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Criminal Minds: ”ORDINANZA MISURA CAUTELARE in CARCERE e agli ARRESTI DOMICILIARI” – Prima Parte/14

Scritto da - giovedì, 19 gennaio 2012 Bookmark and Share 

ORDINANZA DI APPLICAZIONE di MISURA CAUTELARE in CARCERE e agli ARRESTI DOMICILIARI ORDINANZA di APPLICAZIONE di MISURE COERCITIVE DECRETO di SEQUESTRO (artt. 272 e ss. c.P.P. e art. 12 se;Q.esL. 356/92)

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Fiorella Casadei, esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e nella forma domiciliare nei confronti di:

l VARGIU Salvatore, nato ad OSSI (SS) il 07.06.1958 e residente ad Ossi (SS) in via Amsicora, 75;

2 BIANCHINI Marco, nato a Rimini il 20/11/1965 e residente a San Marino (EE) in via Settembrini,3;

3 PIERANI Giovanni, nato a Montelabbate (PU) il 28/11/1958 e residente a Pesaro (PU) in via Tommasi, 6;

4 NANNA Enrico, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 05/9/1965 e residente a Rimini, via Cordevole n. 19;

5 VITALUCCI Claudio, nato in Belgio (E E) il 28/03/1958 e residente ad Arcevia (AN) in Frazione Caudino, 46;

6 FONTI Roberto, nato a Rimini (RN) il 15/05/1972 e residente a Riccione (RN) in via Adda,5/A;

7 AMICI Matteo, nato a Cesena (FC) il 16/03/1971 ed ivi residente in via Este, 40;

8 ZACCHERONI Nicola, nato a Cesena (FC) il 18/08/1973 e residente a Cervia (RA) in via Confine, 24;

9 KAZAZI Ardian, nato in Albania (EE) il 25/04/1965 e residente a Riccione (RN) Via Monti, 33 ma di fatto domiciliato a Misano Adfriatico (RN) in Via Castellaro, 25;

IO PLATONE Bruno, nato a Cattolica (RN) il 16/05/1966 ed ivi residente in via Del Porto, 50;

11 RICCIARDI Riccardo, nato a Napoli (NA) il 03/1 0/1964 e residente a Roma in via Cassia, 1530;

12 TOSI Daniele, nato a Rimini (RN) il 05/06/1966 e residente a San Giovanni in Marignano (RN) in via Panoramica, 145/A;

13 CAVALLI Livio, nato a Montefiore Conca (RN) il 09/05/1956 e residente a Misano Adriatico (RN) in via Volta, 20;

14 GUERRA Guglielmo, nato a Numana (AN) il 14/01/1952 e residente a Misano Adriatico (RN) in via Calle dei pescatori, 61;

15 PORRETTA Mara, nata il a Sora (FR) il 13.12.1968 e residente a Rimini via Marecchiese, 298/e;

16 GALLINA Aldo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 05/12/1973 e residente a Misano Adriatico (RN) in via D.G. Villeneuve, 6/A;

17 ZACAJ Aleksander, nato a Tirana (Albania) il 07.05.1982, senza fissa dimora in Italia;

18 KALIQI Perparim, nato il 20.04.1982 a Librazhd (Albania) e domiciliato in Rimini via Bertoloni 50;

19 HUTA Genci, nato il 02.08.1971 a Tirana (Albania) e domiciliato in Rimini via Bertoloni 50;

20 BOCCALINI David, nato il 23/08/1978 a Rimini e residente in Tavullia alla via Pietro Mascagni nr. 1/8;

21 JEGENI Ervis, nato in Albania (EE) il 15.04.1986;

22 JEGENI Aleks, nato in Albania (EE) il 21.1 0.1982, alias JEGENI Ben, alias TlRON Beni;

23 BAL Alexandru Daniel, nato il 01/05/1983 a Cluj Napoca (Romania) e residente in Riccione (RN) alla via Montefiore nr. 17;

24 BOCICA Romulus, nato in Romania (EE) il 17/12/1969 e residente a San Savino di Montecolombo (RN) in via Castello, 3;

25 ZAIMI Edmont, nato in Albania (EE) il 31/10/1980 e residente a Bellaria-Igea Marina (RN) in via Isonzo, 2;

26 PEPA Arjan, nato in Albania (EE) il 28/01/1986 e residente a Bellaria-Igea Marina (RN) in via San Mauro, 57/A;

27 KOLPEPAJ Sokol, nato in Albania (EE) il 06/09/1985;

28 UJKA Dorian, nato in Albania (EE) il 28/07/1990 e residente a Bellaria-Igea Marina (RN) in via Lucrezio,20;

29 ZAIMI Bledar, nato in Albania (EE) il 24/07/1981 e residente a Bellaria-Igea Marina (RN) in Via Isonzo, 2;

30 GJINAJ Erjon, nato in Albania (EE) il 20/09/1990;

 

INDAGATI

 

NANNA Enrico, VARGIU Salvatore, BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni:

CAPO A) : per il reato di cui agli artt. IlO, 319,321 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, NANNA Enrico, in qualità di ufficiale di Polizia Tributaria con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, riceveva da VARGIU Salvatore, in qualità di rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p.a di San Marino, la somma di euro 2.000 (mediante bonifico bancario effettuato in data 8/01/2009 da VARGIU Salvatore sul c.c. n. 10/5516454, acceso presso un Istituto di Credito della Repubblica di San Marino, intestato a NANNA Enrico), nonché altre somme di denaro in corso di accertamento (è certa l’intestazione a favore di NANNA Enrico di altro c.c. acceso presso l’Asset Banca di S. Marino, con un saldo attivo al 31/03/2007 pari ad euro 12.933,09, conto corrente non dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi presentata da NANNA ENRICO), previo accordo con BIANCHINI Marco e PlERANI Giovanni, rispettivamente Presidente e Direttore Commerciale della KARNAK s.a., per avere compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio consistenti: nel rivelare a VARGIU Salvatore, quale rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p. a di San Marino, il contenuto della nota n. 53834/RCl/3/FISCA datata 7/07/2005 del Il Reparto del Comando Generale della G. di F. Ufficio Antifrode e Cooperazione Internazionale Sezione Fiscalità (che si occupa di ricerche sviluppo ed informazioni), della nota nr. 12489/22856 datata 17/08/2006 con la quale la Compagnia di Rimini rispondeva ad una richiesta tòrmulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere i dati relativi all’intensitìcazione del contrasto all’evasione tiscale, nonché della nota nr. 2836/22856. inviata dalla G. di F. ali’ Agenzia delle Entrate n. 26102/2008, con la quale si comunicava che la Compagnia della G. di F. di Rimini era in possesso dei tabulati riepilogativi dei nominativi degli agenti di commercio della KARNAK s.a. al fine di predisporre successivi accertamenti fiscali, nonché altre notizie riservate attinenti alla gestione della pratica fiscale della KARNAK s.a. (riunione di personale tenutosi presso l’ufficio del Comandante della P.T. della G. di F. di Rimini, motivazioni che spingevano l’Agenzia delle Entrate di Rimini a promuovere appello avverso la sentenza n. 26 del 12/03/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, Il Sezione, difficoltà tecniche affrontate dalla Procura di Rimini nel formulare il capo di imputazione relativo al reato di evasione fiscale nell’ambito del p.p. 929/2006 R.G.N.R.), tutte notizie che dovevano rimanere segrete, ad esclusiva conoscenza dei reparti della G. di F. che si occupavano dell’accertamento fiscale a carico della KARNAK s.a. e che non erano destinate ad essere trasfuse né nel procedimento penale né in quello tributario, pendenti a carico della suddetta società, notizie che invece risultano riportate all’interno dei tre dossiers, rispettivamente datati 1/08/2008, 16/08/2008 e 21/01/2009, trasmessi da VARGIU Salvatore alla KARNAK s.a. in merito all’attività investigativa svolta per conto di quest’ultima ditta;

- nell’effettuare interrogazioni alle banche dati, in uso presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, su soggetti nei confronti dei quali veniva effettuata dalla C.I.O. s.p.a. un’attività di investigazione privata, quali SERGIOVICH Claudio, NARDI Alessandro, NARDI Liliana, NARDI Vittorio, NARDI Adriano, RESE Ferdinando, MANCO Catello, OCCHIALI Ottimo, SZYSZKOWSKI Marek, e su cui VARGIU Salvatore aveva redatto rapporti informativi per mandato rispettivamente della KARNAK s.a. (per SERGIOVICH Claudio, NARDI Alessandro, NARDI Liliana, NARDI Vittorio, NARDI Adriano, FERDINANDO Rese, OCCHIALI Ottimo), di Conti Romina (per MANCO Catello) e di YUDELKA Valenzuela Rivera (per SZYSZKOWSKI Marek). In Rimini e in San Marino, dal mese di agosto dell’anno 2008 all’8/01/2009.

 

NANNA Enrico, VARGIU Salvatore, BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni:

CAPO B): per il reato di cui agli art. 110, 81,20 co., 326 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, NANNA Enrico, in qualità di ufficiale di Polizia Tributaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte descritte nel capo A) di imputazione, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed al suo servizio e comunque abusando della sua qualità, rivelava notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, indicate nel capo che precede, a VARGIU Salvatore, in qualità di rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p.a di San Marino, nonché a BIANCHINI Marco ed a PIERANI Giovanni, in qualità rispettivamente di Presidente e Direttore Commerciale della KARNAK s.a .. In Rimini e in San Marino, dal mese di agosto dell’anno 2008 all’8/01/2009.

 

NANNA Enrico e VARGIU Salvatore:

CAPO C): per il reato di cui agli art!. 110, 81, 20 co., 368 e 61, n. 9 C.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimno disegno criminoso, NANNA Enrico in qualità di ut1ìciale di polizia giudiziaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, 3 , e VARGIU Salvatore, in qualità di rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p.a di San Marino, simulavano a carico di MANCO Catello le tracce del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina (di cui all’ art. 73 comma I bis d.p.r. 309/90), nella quantità di gr. 2,4, suddivisa in dieci dosi, artatamente occultata nel paraurti posteriore dell’autovettura MERCEDES classe E, targata CE 964 GO, guidata da MANCO Catello, del tutto ignaro di tale circostanza, nonché, con comunicazione di notizia di reato n. 16429/16960 datata 14/11/2008, sottoscritta da NANNA Enrico ed indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, incolpavano MANCO Catello del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina (di cui all ‘art. 73 comma I bis d.p.r. 309/90). Con l’aggravante per NANNA Enrico di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. In Rimini, in data 14/1 1/2008.

CAPO C bis): per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 comma l bis d.p.r. 309/90, 61, n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente detenevano gr. 2,4 di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in dieci dosi, come descritto nel capo di imputazione che precede. Con l’aggravante per NANNA Enrico di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. In Rimini, in data 14/11/2008.

 

NANNA Enrico:

CAPO D): per il reato di cui agli art. 81, 20 co., 479 c.p. in relazione all’art. 476, 20 co., c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, nel verbale di perquisizione personale, locale, di autovettura e sequestro di iniziativa di p.g., nonché nel verbale di sequestro di autoveicolo, atti redatti a carico di MANCO Catello, in data 14/1 1/2008, attestava falsamente che l’intervento di p.g. era scaturito “a seguito di notizia acquisita in via confidenziale afferente presunto traffico di sostanza stupefacente”, mentre in realtà si trattava di un’operazione deliberatamente architettata ai danni di MANCO Catello, come descritto nel capo di imputazione che precede. In Rimini, in data 14/1 1/2008.

CAPO E): per il reato di cui all’art. 606 c.p. perché, NANNA Enrico, in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni con la condotta di cui al capo C) di imputazione, procedeva all’arresto di MANCO Catello per il reato di cui all’art. 73 comma l bis d.p.r. 309/90. In Rimini, in data 14/11/2008

 

VITALUCCI Claudio, KAZAZI Ardian, FONTI Roberto, AMICI Matteo, ZACCHERONI Nicola e KAZAZI Adrian.

CAPO F): per il reato di cui agli artt 110, 81, 2° co” 56 e 629, I ° e 2° co., 99 C.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, costituito dalla somma di tre milioni di euro, con pari danno di BIANCHINI Marco, tentando di costringere quest’ultimo a consegnare a VITALUCCI Claudio la somma suddetta, non portando a consumazione il delitto per cause indipendenti dalla loro volontà, consistenti nell’opposizione manifestata dalla persona offesa a tale pretesa, mediante le seguenti condotte: mediante violenza, materialmente attuata, in data 14/04/1 O, presso il parcheggio del Grand Hotel Primavera di S. Marino, da FONTI Roberto, alla presenza complice di AMICI Matteo, e consistita nell’afferrare per un braccio BIANCHINI Marco, immobilizzandolo, da VITALUCCI Claudio, concernente la pretesa da parte di quest’ultimo di farsi consegnare da BIANCHINI Marco la somma non dovuta di 3 milioni di euro;

tentando di costringerlo a visionare un foglio scritto mostratogli mediante minacce di morte (“ma tu vai sempre via, ma mi sa che vai una volta per sempre, perché sei pure infame … “) rivolte telefonicamente in data 15/04/10 da KAZAZI Ardian a RICCIARDI Riccardo (collaboratore di fatto di BIANCHINI Marco), che aveva assistito all’episodio descritto nel punto che precede, intervenendo a difesa di BIANCHINI Marco;

mediante minacce rivolte telefonicamente in data 5/05/10 da VITALUCCI Claudio a TOSI Daniele (ex Direttore Generale di Fingestus s.a., società di cui era Presidente Bianchini Marco) consistite nel dirgli: “Dopo io una mattina, dopo te vengo a casa a trovatte, dopo me dispiace, e ma io vengo, io non é che, sai che io sono strano, perché io mi sono rotto il cazzo di essermi fatto prendere per il culo, vengo da te a incazzarmi come una bestia perché stai aiutando a fare le truffe a loro e compiere tutti questi atti a mafiosi, però non passerà un altro anno perché dopo Danié, guarda io ti vengo là a casa tua, ti vengo a prendere poi andiamo su da Bianchini io e te insieme hai capito? Perché io, vengo io a piatte, hai capito? E poi andiamo su io e te a casa a bussare”; ed alla risposta di Tosi: “Mi puoi minacciare quando vuoi“, VITALUCCI prosegue: “No, io non te minaccio, io ti vengo a prendere, io non te minaccio, perché se te minaccio .. “.a te che vieni con me, capito? A sistemare le cose su”;

mediante minaccia, consistita in un comportamento intimidatorio adottato da FONTI Roberto e da ZACCHERONI Nicola, “guardie del corpo” di VITALUCCI Claudio; che in data 17/05/10 si presentavano presso l’abitazione familiare di PLATONE Bruno (collaboratore di fatto di BIANCHINI Marco) al fine di stabilire un incontro tra VITALUCCI Claudio e BIANCHINI Marco;

tutte condotte finalizzate a procurare a VITALUCCI Claudio la somma di 3 milioni di euro, costituente l’ingiusto profitto del delitto di tentata estorsione, in quanto VITALUCCI Claudio pretendeva la corresponsione di tale somma quale indebito compenso della sua presunta opera di “mediazione immobiliare” svolta a favore di BIANCHINI Marco, di fatto consistita nel segnalare a quest’ultimo un immobile ad uso capannone industriale, sito in Fano, località Ponte Sasso, acquistato in data 16104/2007 dalla società “Petra Immobiliare s.p.a.” (società riconducibile a BIANCHINI Marco, Presidente del Gruppo Sammarinese Bi Holding s.p.a. di cui fa parte anche la “Petra Immobiliare s.p.a.”) per il prezzo di euro 4.380.000, (capannone – occupato senza titolo, in difetto di un formale contratto di locazione da “Boosley Corporate S.r.l.” – che in virtù di un accordo intormale, poi non eseguito, doveva essere rivenduto da “Petra Immobiliare s.p.a.” a “Boosley 5 Corporate s.r.l.”, società riconducibile a VITALUCCI Claudio che ne rivestiva il ruolo di socio occulto ed amministratore di fatto), con la consapevolezza da parte di VITALUCCI Claudio dell’ingiustizia di tale profitto e, comunque, della non azionabilità in sede giurisdizionale della propria pretesa in quanto la avanzava con il pretesto di fondarla su una perizia che attribuiva al capannone il valore di euro 8.000.000, nonostante il prezzo pagato dal BIANCHINI fosse notoriamente in linea con i valori di mercato.

Con l’aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite. Con la contestazione per VITALUCCI, FONTI ed AMICI della recidiva semplice ex art. 99, co. I , per ZACCHERONI della recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, co. 2 n. 2 e co. 4. In San Marino ed in Rimini, dal 14/04/10 al 17/05/10.

 

PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo:

CAPO G): per il reato di cui agli artt. 110, 81,2° co., 629, 1° e 2°co. in reI. all’art. 628, 30 co., n. I c.p., 99 c.p., perché in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si procuravano un ingiusto profitto costituito dalla somma complessiva di euro 320.000, con pari danno di VITALUCCI Claudio, costringendo quest’ultimo, in data antecedente e prossima al 01.07.2010, a sottoscrivere una falsa quietanza di avvenuto pagamento dell’intera somma suddetta nonché, in data 20/05/2009, un falso contratto di vendita di autovettura in cui appariva che la “Immobiliare Ponte Sasso s.r.l.” (di cui è amministratore di fatto VITALUCCI Claudio), acquistava un’auto “Aston Martin” (di fatto mai entrata nella disponibilità della società acquirente), da “MB Class Motors s.r.l.” (società sammarinese di cui è legale rappresentante PLATONE Bruno), corrispondendo a quest’ultima, ad apparente titolo di caparra, la somma di euro 50.000 con assegni circolari, mediante violenze e minacce di seguito specificate:

- RICCIARDI Riccardo percuotendo e minacciando VITALUCCI Claudio, all ‘interno della società “MB Class Motors s.r.l.”, sito nella Repubblica di San Marino, nel mese di ottobre del 2009;

- RICCIARDI Riccardo minacciando VITALUCCI Claudio di non farlo uscire dall’ufficio fino al giorno dopo ed usando nei confronti di quest’ultimo violenza consistita nel lanciargli contro un estintore, un tavolo e delle sedie, afferrandolo e facendolo sporgere dalla finestra del quarto piano di un ufficio dell ”’Admiral Point”, centro servizi sito nella Repubblica di San Marino, dicendogli altresì che lo avrebbe buttato di sotto, in data 31/12/2009;

- PLATONE Bruno minacciando VITALUCCI Claudio di far intervenire un’ associazione criminale contro di lui, affinché non richiedesse la restituzione della somma suddetta, in quanto una parte della stessa veniva presa dal PLATONE, una parte dal RICCIARDI ed una parte era destinata ad una non meglio precisata “famiglia”, facendo intendere che se il VITALUCCI avesse preteso la restituzione del denaro a lui spettante, avrebbe dovuto rivolgere la sua istanza alla “famiglia”, così prospettando l’esistenza di un’associazione criminale a cui il PLATONE ed il RICCIARDI avevano versato una parte delle somme di spettanza del VITALUCCI; tutte condotte finalizzate a procurare a PLATONE Bruno e a RICCIARDI Riccardo la somma di euro 320.000, costituente l’ingiusto protìtto del delitto di estorsione, in quanto si tratta di denaro spettante alla società “Immobiliare Ponte Sasso s.r.l.”, di cui è amministratore di fatto VITALUCCI Claudio, in base ad un accordo intervenuto tra quest’ultimo e “Petra Immobiliare s.p.a.” (società riconducibile a BIANCHINI Marco Presldente del Gruppo Sammarinese Bi Holding s.p.a. di cui fa parte anche la “Petra Immobiliare s.p.a.”) per rifondere al VITALUCCI il costo dei lavori di ristrutturazione, svolti dalla “Immobiliare Ponte Sasso s.r.l.”, dell’immobile ubicato in Fano, località Ponte Sasso, che veniva acquistato dalla “Petra Immobiliare s.p.a.”, con la consapevolezza da parte di PLATONE Bruno e di RICCIARDI Riccardo dell’ingiustizia di tale profitto, in quanto l’accordo predetto prevedeva la restituzione al VITALUCCI della somma complessiva di euro 800.000, che il BIANCHINI faceva pervenire al primo con bonifici bancari dell’importo di euro 250.000, nonché con denaro contante consegnato a PLATONE Bruno e a RICCIARDI Riccardo che, invece, mediante le condotte violente e minacciose sopra descritte, trattenevano indebitamente per sé la somma complessiva di euro 320.000. Con l’aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite. Con la contestazione per RICCIARDI della recidiva semplice ex art. 99, co. I, c.p .

In San Marino ed altrove, In Italia, in luoghi ignoti, dal mese di ottobre dell’anno 2009 fino al 01.07.2010.

 

BIANCHINI Marco e TOSI Daniele:

CAPO H): per il reato di cui agli art. I 10,81,2° co., 648 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disigno criminoso, BIANCHINI Marco, in qualità di Presidente di FINGESTUS s.a., TOSI Daniele, in qualità di Direttore Generale di FINGESTUS s.a., al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la complessiva somma di denaro pari ad euro 1.864.000, provento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (p.p. n. 7715/06 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona), commesso da VITALUCCI Claudio, in concorso con altre persone, con riferimento al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Ancona in data 1/0612006, della “Adriatica Manifatture s.r.l.”, di cui il VITALUCCI era amministratore di fatto, nonché effettivo dominus della stessa e di tutte le società ad essa collegate, con la consapevolezza della provenienza delittuosa della somma predetta, con le seguenti modalità:

- euro 500.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a. in data antecedente e prossima al 19/05/2010;

- euro 113.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a., mediante libretto di deposito bancario in data antecedente e prossima al 21/05/2010;

- euro 131.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a. in data antecedente e prossima al 21/05/2010;

- euro 910.000 consegnati da VITALUCCI Claudio a BIANCHINI Marco nel febbraio del 2007;

- euro 110.000 consegnati da VITALUCCI Claudio a BIANCHINI Marco in data antecedente e prossima al 21/04/2010;

- euro 100.000 consegnati da VITALUCCI Claudio, per conto di “Boosley Jeans s.r.l.”, di cui il VITALUCCI era amministratore di fatto, a “Banca Agrileasing s.p.a.” in data 6/03/2007.

In San Marino ed altrove, In Italia, in luoghi ignoti, dal febbraio 2007 fino al 21105/10.

 

KAZAZI Ardian, CAVALLI Livio, GUERRA Guglielmo e PORRETTA Mara:

CAPO I): per il reato di cui agli art. I IO C.p. ed art. 12 quinquies della legge 356/1992, 99 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, KAZAZI Ardian, CAVALLI Livio e GUERRA Guglielmo, in qualità di effettivi gestori e soci occulti dell’associazione “JSD“. con sede in Misano Adriatico, avente ad oggetto sociale la gestione del locale notturno denominato “Disco Club Balcanica” attribuivano fittiziamente a PORRETTA Mara la titolarità della carica di rappresentante legale della predetta associazione, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in violazione di quanto disposto dagli artt. 2 bis, 2 ter e IO della legge n. 575/1965, in quanto KAZAZI Ardian è sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Misano Adriatico nonché destinatario di confisca dei beni a lui intestati, in virtù di provvedimento del Tribunale di Rimini, datato 8/04/2002, divenuto irrevocabile il 23/09/2003.

Con la contestazione per CAVALLI e PORRETTA della recidiva semplice ex art. 99, co. l, c.p .. In Misano Adriatico, il 24/06/10.

 

CAVALLI Livio e GALLINA Aldo:

CAPO L): per il reato di cui agli artt. 110, 81, 2° co., c.p., 3, co. l n. 8 e 4 n. 7 della legge 20/02/1958 n. 75, 99 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAVALLI Livio, in qualità di titolare della omonima ditta individuale che gestiva il piano bar denominato “Night Club Fuxia” e l’annesso hotel denominato “Locanda San Biagio“, con sede in Misano Adriatico, GALLINA Aldo, in qualità di dipendente della predetta ditta individuale, favorivano e sfruttavano la prostituzione di SIMINIC Voichita, SIMINIC Delia, KAMBUROVA Mariya, ROTARU Mihaela Cosmina, IANNUCCELLI Paola, in quanto mettevano a disposizione delle predette donne le camere dell’hotel per consentire loro di appartarsi con i clienti e percepivano una parte della mercede corrisposta dai clienti alle prostitute, pari ad euro 100 per ogni prestazione. Con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone. Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art. 99, co. l, C.p.. In Misano Adriatico, dal 1/07/2010 fino al 30/10/2010.

 

ZACAJ ALEKSANDER, HUT A GENCI e KALIQI PERPARIM:

CAPO M): per il reato di cui agli artt. 110,81,2° co., c.p., 73 co. 1 e 80, co. 2, D.P.R. 309/90, 99 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, nel corso del tempo, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del DPR 309/1990, vendevano rispettivamente a CAVALLI Livio ed a BOCCALINI David ed altre persone non identificate, una quantità complessiva di grammi 3.450 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

In particolare: vendevano a CAVALLI Livio una quantità complessiva di grammi 650 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un prezzo di euro 34.450; vendevano a BOCCALINI David una quantità complessiva di grammi 1.050 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un prezzo di euro 55.650. Con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Con la contestazione per HUTA Gencj della recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, co. 2, n. 2 e co. 4 c.p .. In Misano Adriatico, in Cattolica ed altrove, nel circondario di Rimini, dal 23/07/2010 fino al 04/09/2010.

 

CAVALLI Livio:

CAPO N): per il reato di cui agli artt. 81, 2° co., c.p., 73 co. l-bis e 80, co. 2, D.P.R. 309/90,99 c.p., perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina per una “l quantità complessiva di grammi 650, come descritto nel capo L) di imputazione, Con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co, I, c,p .. In Misano Adriatico, dal 23/07/20 lOal 4/09/2010,

 

BOCCALINI David:

CAPO O): per il reato di cui agli art. 81,2° co” c,p” 73 co, l-bis e 80, co, 2, D,P,R, 309/90,99 c,p” perché, senza l’autorizzazione di cui all’art, 17, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina per una quantità complessiva di grammi 1.050, come descritto nel capo L) di imputazione, con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, Con la contestazione per BOCCALINI della recidiva aggravata speicifica ed infraquinquennale ex art, 99, co, 2, nn, I e 2 c,p .. In Cattolica ed altrove, nel circondario di Rimini, dal 23/07/2010 al 4/09/2010,

 

ZACAJ ALEKSANDER, JEGENI Ervis e JEGENI Alex (alias JEGENI Ben, alias TIRON Beni):

CAPO P): per il reato di cui agli art. 110 c,p” 73 co, l-bis e 80, co, 2, dpr 309/90, perché, in concorso tra loro e con HUTA Genci e KALlQI Perparim (entrambi sottoposti a separato procedimento penale), illecitamente detenevano, ad evidenti fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantita’ di gr, 150, avente principio attivo pari a gr, 129,3, suddivisa in due involucri, celata all’interno del vano air-bag dell’autovettura Lancia Ypsilon tg, DK 602KY, nonche’ sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantita’ di gr. 1.028,53, avente principio attivo pari a gr. 813,96, suddivisa in dieci involucri, nonché gr. 21,3 avente principio attivo pari a gr. 0,17 di sostanza stupefacente del tipo hashish, rinvenuta all’interno della camera da letto occupata da HUT A Genci e KALlQI Perparim, Con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, In Rimini, il 04.09.2010

 

CAVALLI Livio:

CAPO Q): per il reato di cui agli art. 110 c,p” 73 co, I D,P,R, 309/90, 99 C,p” perché, in concorso con persone non identificate, senza l’autorizzazione di cui all’art, 17, cedeva a BORGIA Alessandro  un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co, I, C,p.. In Misano Adriatico, in data 31/07/2010,

CAPO R): per il reato di cui agli art. 110,586,99 C,p” perché, in concorso con persone non identitÌcate, dopo avere ceduto a BORGlA Alessandro un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo P), cagionava, quale conseguenza non voluta del delitto di illecita cessione di sostanza stupefacente, la morte di BORGIA Alessandro, Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co. l, c,p .. In Misano Adriatico, in data 31/07/2010, 9

 

ZAIMI Edmont, PEPA Arjan, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI Bledar, ERION Gjinaj:

CAPO S): per il reato di cui agli art. 110,81,2° co., C.p., 73 co. I bis e 80, co. 2, D.P.R. 309/90, 99 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del D.P.R. 309/1990, acquistavano da tale “Edi”, persona non identificata, e trasportavano grammi 500,020 di sostanza stupefacente tipo cocaina (peso netto con principio attivo pari a milligrammi 93,737, da cui sono ricavabili 624,9 dosi medie singole) ed in particolare ZAIMI Edmont, accordandosi telefonicamente in data 19/01/2011 con il predetto fornitore e concludendo l’acquisto, PEPA Arjan, recandosi in data 20/01/2011 a Milano da tale “Edi” per ritirare materialmente la sostanza stupefacente acquistata e trasportando la cocaina fino a Bellaria Igea Marina, ZAIMI Edmont, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI Bledar ed ERION Gjinaj, posizionandosi in data 20/01/2011, al momento dell’arrivo a Rimini di PEPA Arjan, nel tragitto dal casello autostradale di Rimini fino a Bellaria Igea Marina, al fine di scortare il trasporto della cocaina effettuato dal PEPA, onde avvisarlo di un’eventuale presenza delle forze di polizia durante tale percorso. Con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Con la contestazione per KOLPEP Al della recidiva aggravata infraquinquennale ex art. 99, co. 2, n. 2 c.p .. In Bellaria Igea Marina, dal 19/0112011 al 22.01.2011.

 

BOCICA Romulus e BAL Alexandru Daniel:

CAPO T): per il reato di cui agli art.. 110, 81 2° co., cp. e 9, comma 7, della L. 376/2000, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commerciavano farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricornprese nelle classi di cui all’articolo 2, comma I, della legge 376/2000, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedali ere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, consistenti in n. 81 fiale di Sustanon 250 Organon testosterone, n. 24 fiale di winstro! depot, n. 3 scatole di cobaforte, contenente ciascuna 3 fiale di medicinale e 3 fiale di diluente. In circondario di Rimini, dal mese di settembre dell’anno 2010 al 27/11/2010.

 

BOCICA Romulus e BAL Alexandru Daniel :

CAPO U): per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73, co. I bis., letto b, del D.P.R. 30911990, perché, in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente detenevano, presso l’abitazione di BOCICA Romulus, n. 47 fiale di nandrolone, medicinale contenente sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella Il, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. (Nelle Gazzette Ufficiali nr. 145 datata 24106/2010 e nr. 146 datata 25/06/2010, sono stati pubblicati il D.M. 11 giugno 2010 ed il D.M. 16 giugno 2010 emanati dal Ministero della Salute che hanno integrato le tabelle di cui al D.P.R. 309/1990, introducendo vi nella tabella II, sezione A, lo steroide anabolizzante nandrolone). In San Savino di Monte Colombo, il 27/1112010.

 

to be continued

 


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